La legge prevede la revoca delle prestazioni pensionistiche per i titolari che commettono reati. Quando si rischia tale sanzione? Scopriamolo.
Se si commettono dei reati particolarmente gravi si può subire non solo l’irrogazione della sanzione prevista dalla normativa di riferimento ma anche l’applicazione di pene accessorie.
Al riguardo, la Legge Fornero ha stabilito che i titolari di prestazioni sociali e previdenziali che vengono condannati in via definitiva per alcune ipotesi di reato devono fare i conti anche con la revoca automatica degli assegni erogati. Quando si rischia questa pena accessoria? Ecco la verità.
La Legge Fornero del 2011 ha introdotto la revoca delle pensioni per i soggetti che sono stati condannati in via definitiva, per aver commesso reati di notevole allarme sociale.
Vi rientrano i seguenti delitti:
I colpevoli, oltre a soggiacere alla condanna prevista dalla legge penale, perdono le indennità di disoccupazione, l’assegno sociale, la pensione sociale e la pensione per invalidi civili, eventualmente percepiti.
Per la revoca delle seguenti prestazioni, tuttavia, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 137 del 2 luglio 2021, ha chiarito che è necessario che i condannati per delitti gravissimi scontino la pena della reclusione in istituto. Se, infatti, è irrogata una misura alternativa e la pena viene scontata fuori dall’istituto penitenziario, le prestazioni assistenziali non possono essere revocate.
In questi casi, la perdita dei sussidi comporterebbe il rischio che l’interessato versi in situazioni di estrema indigenza, non essendo mantenuto dallo Stato all’interno del carcere.
Specifichiamo che chi commette reati gravissimi non perde la pensione di vecchiaia (neanche quella anticipata). In altre parole, le pene accessorie non possono riguardare le misure che vengono riconosciute in virtù dei contributi versati dai lavoratori nel corso della loro vita professionale. Allo stesso modo, la Legge Fornero non prevede la revoca dell’indennità di accompagnamento.
In conclusione, la sospensione delle pensioni per coloro che sono stati condannati in seguito alla commissione di reati avviene solo per quelli gravissimi di stampo mafioso o terroristico che comportano la reclusione in carcere (e non la pena in un regime alternativo). Possono, inoltre, essere sospese solo la pensione sociale e l’assegno sociale, le indennità di disoccupazione (come la NASpI) e la pensione di invalidità.
Dopo aver scontato la pena, il condannato potrà di nuovo inviare domanda per la pensione revocata, se ne possiede i requisiti.
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